(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del
                          21 dicembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n.
                                 67
    1.  L'art. 15  della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come
da  ultimo  modificato  dall'art. 1  della legge regionale 6 dicembre
1996, n. 40 e' cosi' sostituito:
    "Art.   15   (Composizione   delle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato).  - 1. La Commissione provinciale per l'artigianato e'
costituita  con  decreto  del  dirigente  della  competente struttura
regionale ed e' composta:
      a) da   dodici   imprenditori  artigiani  individuati  fra  gli
iscritti  da  almeno tre anni all'albo provinciale degli imprenditori
artigiani,  designati  dalle  associazioni delle imprese artigiane di
livello  provinciale,  in  base  al  loro grado di rappresentativita'
definito  secondo  i  parametri  di  cui  all'art. 5  del decreto del
Ministro  dell'industria  del  commercio e dell'artigianato 24 luglio
1996, n. 501;
      b) da  tre  esperti in materia giuridico-economico-finanziaria,
individuati dalla giunta regionale in una rosa di nominativi proposti
dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in
base al loro grado di rappresentativita' definito secondo i parametri
di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'industria  del
commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
      c) da  un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative della provincia;
      d) dal  direttore  dell'Ufficio  provinciale del lavoro e della
massima occupazione o da un suo delegato permanente;
      e) dal   direttore  dell'istituto  nazionale  della  previdenza
sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.
    2.  I  componenti  di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il
presidente  della  commissione,  scegliendolo  tra  gli  imprenditori
artigiani, e il vicepresidente.
    3. La commissione dura in carica cinque anni.
    4.  La  designazione  dei  componenti di cui alle lettere a) e c)
deve  essere  comunicata,  entro  trenta giorni dalla richiesta, alla
camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Questa,
successivamente,  trasmette  le  designazioni  di  cui  al comma 1 al
dirigente  regionale  competente  per  la  nomina.  La commissione e'
validamente   costituita   con   la   nomina   della maggioranza  dei
componenti.
    5.   Per   la  validita'  delle  riunioni  della  commissione  e'
necessaria  la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le
deliberazioni  devono  essere  adottate  a maggioranza  dei presenti,
computando  fra  questi  ultimi gli astenuti e si intendono approvate
con  il  voto  favorevole  della maggioranza dei presenti; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente.
    6.  I  componenti  decadono dall'ufficio in caso di perdita delle
qualita'  possedute  o  dei requisiti prescritti e in caso di mancata
partecipazione  alle  sedute  per  cinque  riunioni  consecutive.  In
quest'ultimo  caso per tutta la durata ordinaria della commissione il
componente decaduto non puo' essere ridesignato.
    7.  La  decadenza  e'  pronunciata  dal dirigente della struttura
regionale  competente  che  provvede  alla  nomina  dei  sostituti su
designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1.".